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Colpo di spugna su due disposizioni chiave per a.s.d. e s.s.d. in regime 398/1991

11/04/2025

Riproduciamo da Fiscosport
  • Colpo di spugna su due disposizioni chiave per a.s.d. e s.s.d. in regime 398/1991
Con il recentissimo d.lgs. n. 33/2025 il legislatore interviene a sorpresa, abrogando l’art. 25 della legge 133/1999. Una norma storica, che da oltre vent’anni rappresentava un punto fermo per le associazioni e società sportive dilettantistiche

Con un intervento passato quasi sotto traccia, il d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33, recante il Testo unico in materia di versamenti e di riscossione, all’articolo 241 – rubricato “Abrogazioni” – dispone, al comma 1, lettera cc), l’abrogazione dell’art. 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

Il provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2025 ed è entrato in vigore il 10 aprile 2025.
Tuttavia, l’intera disciplina del decreto – e dunque anche l’abrogazione di cui stiamo trattando – troverà applicazione a partire dal 1° gennaio 2026, evitando in tal modo una modifica in corso d’anno di una norma così largamente applicata dal mondo sportivo dilettantistico

Le norme abrogate

L’art. 25 della l. 133/1999, rubricato “Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche”, è da anni un punto di riferimento per le associazioni e società sportive che hanno optato per il regime forfetario ex l. 398/1991.

In particolare le norme cancellate sono:

  • Comma 3: consente alle ASD/SSD in 398/1991 di beneficiare della detassazione dei proventi commerciali derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali per un massimo di due eventi all’anno e nel limite individuato dal DM 10/11/1999 (attualmente 51.645,69 euro), ai fini delle imposte dirette (IRES e IRAP) e i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi
  • Comma 5: prevede il divieto di effettuare operazioni in contanti per importi pari o superiori al limite di euro 1.000; ricordiamo che a partire dal 1° gennaio 2016 il mancato rispetto dell’obbligo della tracciabilità non comporta più la decadenza dal regime forfetario di cui alla legge 398/91 ma “solo” l’applicazione della sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro prevista dall’art. 11 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471.

Quali effetti per il mondo sportivo?

L’abrogazione di entrambe le disposizioni – lo ricordiamo: dal 1° gennaio 2026 – porta con sé una duplice implicazione:

  • Positiva: viene meno una previsione temuta dalle ASD/SSD in 398/1991, ossia il limite ai pagamenti in contanti che è più restrittivo di quello ordinario antiriciclaggio e la cui violazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 250 a 2.000.
  • Negativa: sparisce anche la possibilità di detassare i proventi di due eventi l’anno, che rappresentava una misura agevolativa importante e ben radicata nella prassi delle realtà sportive dilettantistiche.

Nessuna disposizione sostitutiva (per ora)

Il decreto legislativo non sembra introdurre norme sostitutive di quelle abrogate. Si tratta quindi di un vero e proprio “colpo di spugna” su disposizioni applicate da oltre due decenni.

Sarà importante monitorare eventuali interventi correttivi o interpretativi nei prossimi mesi, anche alla luce delle ricadute concrete che tali modifiche potranno comportare per gli enti sportivi dilettantistici.

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